Art. 21.
(Consiglio nazionale).

      1. Il Consiglio nazionale è articolato nel modo seguente:

          a) Consiglio nazionale: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo; è eletto dai consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nazionale nomina le cariche, elegge il presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del consiglio stesso; le indennità dei consiglieri sono stabilite in modo di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;

          b) collegio dei revisori dei conti: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti; è nominato, nell'ambito di una lista indicata dal Consiglio nazionale e dal Ministero della giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

      2. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:

          a) sovrintendere al rispetto dei princìpi della presente legge;

          b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

          c) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalla commissione disciplinare di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1o gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

 

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          d) esercitare funzioni di raccordo degli Ordini territoriali;

          e) promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico della professione sulla base del principio di sussidiarietà;

          f) adottare il codice deontologico;

          g) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;

          h) svolgere le funzioni consultive circa l'attività, normativa e amministrativa, dello Stato e degli enti internazionali;

          i) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

          l) determinare gli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali e dei livelli di qualificazione adeguati per il loro esercizio;

          m) adottare i regolamenti ad esso demandati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35;

          n) curare e promuovere la formazione degli iscritti nonché l'accreditamento dei percorsi formativi;

          o) curare l'informativa al pubblico circa le regole e le condizioni di esercizio della professione;

          p) provvedere all'organizzazione degli uffici interni, alla gestione finanziaria e a quanto sia necessario per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge;

          q) svolgere ogni altra funzione attribuita ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35.

      3. Il Consiglio nazionale convoca periodicamente una Conferenza con compiti di raccordo con gli Ordini territoriali nelle materie di legislazione concorrente e nelle

 

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politiche professionali, nonché di informazione e di consultazione sulle questioni di interesse comune.